Il decreto governativo ungherese n. 408/2020 (VIII. 30.) sulle restrizioni di viaggio durante il periodo di emergenza epidemiologica stabilisce le regole d'ingresso nel corso del suddetto periodo.
I requisiti legali relativi alle restrizioni di viaggio non si applicano nei seguenti casi:
- trasporto transfrontaliero di merci,
- attraversamento delle frontiere in possesso di passaporto diplomatico, passaporto di servizio estero, passaporto di servizio e passaporto marittimo,
- persone che, al momento dell'ingresso in Ungheria, forniscono prova soddisfacente di essersi ammalati della malattia COVID-19 (di seguito chiamata "infezione") nei 6 mesi precedenti la data di attraversamento delle frontiere,
- persone che, al momento dell'attraversamento delle frontiere, dimostrano l'immunità al coronavirus presentando certificato ufficiale di cui al decreto governativo ungherese n. 60/2021 (II. 12.) sulla fornitura di prova d'immunità al coronavirus (di seguito "carta d'immunità"), nonché certificato ufficiale idoneo a provare l'identità personale come indicato sulla carta d'immunità,
- persone che dimostrano la propria immunità al coronavirus presentando certificato d'immunità rilasciato da un altro paese e accettato dall'Ungheria,
- persone di età inferiore ai diciotto anni che viaggiano con e sotto la supervisione di persone di cui alle clausole precedenti al momento dell'attraversamento delle frontiere ungheresi,
- persone che entrano sul territorio ungherese dal territorio della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Austria, della Romania, della Repubblica di Serbia, della Repubblica Slovacca e della Repubblica di Slovenia, escluso l'ingresso tramite aeromobili civili.
Il certificato digitale COVID dell'UE è considerato equivalente al certificato d'immunità ungherese. Quando si dimostra l'immunità tramite certificato digitale COVID UE, può essere richiesta anche la presentazione del documento d'identità del cittadino straniero.
La reciproca accettazione dei certificati d'immunità è dichiarata nel decreto del ministro degli affari esteri, emanato d’intesa con il ministro della polizia di frontiera. (Decreto governativo ungherese n. 7/2021 (IV. 29) del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero sulla dichiarazione di reciproca accettazione dei certificati d'immunità) Ai sensi di tale normativa, l'Ungheria ha concordato la reciproca accettazione dei certificati d'immunità con i seguenti paesi: Albania, Bahrain, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Georgia, Croazia, Repubblica del Kazakistan, Regno del Marocco, Repubblica di Moldova, Mongolia, Montenegro, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Repubblica di Macedonia del Nord e Ucraina.
L'Ungheria accetta inoltre anche i certificati d'immunità rilasciati dalla Romania.